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Statuto

Testo Vigente (8 Giugno 2007)

Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione "Tavolo di concertazione e approfondimento per il supporto alle amministrazioni nel ricorso alla finanza di progetto".
L’Associazione ha sede legale in Napoli.
L’Associazione è regolata dal presente Statuto e secondo il Regolamento di cui all’art. 25.

Art. 2 – Durata e scioglimento
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, nelle modalità indicate nel presente Statuto.

Art. 3 – Scopi ed attività associative
L’Associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale.
Scopi istituzionali dell'associazione sono quelli indicati nell'atto costitutivo del "Tavolo di Concertazione e Approfondimento per il supporto alle amministrazioni nel ricorso allo strumento del project financing" sottoscritto in data 10 novembre 2004, ed in particolare:

  • sensibilizzare la p.a. all'utilizzo della strumentazione del project financing, sia in relazione alle proprie necessità istituzionali sia in relazione: alle esigenze derivanti dai PIT, in accordo con quanto previsto dal vigente Quadro Comunitario di Sostegno;
  • individuare le azioni migliorative atte a superare gli attuali vincoli regolamentari e legislativi alla base delle criticità rilevate in sede di attuazione degli interventi di project financing e interagire con la governance regionale perché assuma le conseguenti decisioni politiche;
  • individuare e proporre a medio termine, linee guida che agevolino il soggetto pubblico e privato nell' approntamento degli atti necessari;
  • predisporre ed erogare alla p.a. corsi di formazione sul project financing;
  • approfondire l'applicabilità della finanza di progetto in relazione ad ambiti innovativi e particolarmente rilevanti per le amministrazioni locali, quali l'urbanistica consensuale e il recupero urbano, la sanità, la realizzazione di interventi di risparmio energetico;
  • attuare un percorso di coinvolgimento dell'imprenditorialità con particolare riferimento alle PMI.

Per facilitare il raggiungimento dei suddetti scopi è prevista l'istituzione di uno sportello, anche solo passivo, ossia in ricezione delle questioni che i Comuni abbiano a trovare nelle procedure di p.f., che varranno come segnaI azioni al Tavolo e saranno affrontate qualora abbiano rilievo di massima.

Art. 4 – Ambito di attività
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie di qualsiasi natura nonché stipulare ogni utile atto o contratto con enti pubblici o privati che siano necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.
L’Associazione potrà altresì affidare ad enti od a società, anche commerciali, l’esecuzione di operazioni ritenute utili per la migliore realizzazione degli scopi associativi come pure potrà acquisire la partecipazione, anche mediante l’acquisto di quote, in altre associazioni aventi finalità analoghe, affini o connesse allo scopo associativo.

Art. 5 – Componenti dell’Associazione
Hanno titolo a partecipare all’Associazione:

  • Le Regioni e le Province ed i Comuni.
  • Le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, gli enti pubblici, le Università, le loro associazioni o consorzi, gli organismi di diritto pubblico o privati che sono interessati in operazioni di Finanza di Progetto.
  • Gli Ordini professionali, Enti, Associazioni, Istituti pubblici o privati che abbiano interesse alle attività della Associazione.
  • Gli Istituti Bancari.

Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:

  • Socio fondatore: assumono la qualifica di socio fondatore tutti i soci che, al momento dell’approvazione dell’atto costitutivo dell’associazione stessa, avranno già perfezionato la propria adesione al “Tavolo di concertazione e approfondimento per il supporto alle amministrazioni nel ricorso allo strumento del Project Financing”.
  • Socio ordinario: assumono la qualifica di socio ordinario i soggetti che siano in possesso dei requisiti di ammissione all’Associazione previsti nel presente articolo, valutati ai sensi dell’art. 6. e ammessi successivamente alla costituzione, ed i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione senza assumere la qualifica di socio fondatore.
  • Socio onorario: assumono la qualifica di socio onorario le amministrazioni dello Stato o gli enti della pubblica amministrazione che, in considerazione della loro peculiare attività e competenza, possano offrire un apporto qualificato in termini di conoscenze tecnico - scientifiche ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualunque loro impegno di natura economica o patrimoniale.

Art. 6 – Ammissione dei Soci
Le Regioni, le Province ed i Comuni, sono ammessi di diritto a fare parte dell’Associazione, se ciò sia conforme alle finalità dei rispettivi statuti.
L’adesione della Regione Campania in conformità alle linee del protocollo d’intesa già elaborato e trasmesso alla medesima dal Tavolo comporterà eventualmente l’adeguamento dell’organizzazione e della forma giuridica dell’associazione.
I soggetti interessati a fare parte dell’Associazione presentano formale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, in cui viene dichiarata la conoscenza del presente Statuto e l’impegno all’osservanza dello stesso. Gli interessati devono inoltre fornire tutte le informazioni utili all’istruttoria della domanda stessa.
La domanda di ammissione a socio viene valutata dal Consiglio Direttivo, che si esprime in merito con apposita delibera e poi sottoposta all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi di rappresentanza secondo le competenze previste dal presente statuto.
Ciascun associato ha diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere alle cariche sociali secondo le norme del presente Statuto, nonché di ricevere le prestazioni di servizi offerti dall’Associazione.
Gli associati sono obbligati a:

  • versare le quote associative in relazione alla propria qualifica ed a quanto disposto dall’art. 9 del presente statuto;
  • rimborsare le eventuali spese sostenute dall’Associazione per prestazioni effettuate su loro richiesta;
  • osservare le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
  • fornire all’Associazione ogni informazione utile al perseguimento degli scopi sociali ed alle attività in esse espletate;
  • astenersi dal porre in essere comportamenti in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

  • per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno, in difetto risultando dovuto il pagamento della quota associativa per l’anno successivo;
  • per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • per morosità consistente nel mancato pagamento delle quote associative entro due mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario;
  • per delibera di esclusione dell’assemblea, su proposta del consiglio direttivo, per accertati gravi motivi di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale o violazione degli obblighi cui ogni associato è tenuto ai sensi dell’art. 7 dello statuto.

Art. 9 – Quote associative
Le quote associative sono definite come segue:

  • Quota annuale ordinaria: tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua; l’importo di tale quota è inizialmente stabilito in euro 4.000 (quattromila) annui e verrà, di anno in anno, aggiornato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione al concreto perseguimento dello scopo sociale.

Tutti i soci sono tenuti al versamento di eventuali quote straordinarie in relazione a motivate necessità di sviluppo dell’Associazione stessa, come determinate dall’Assemblea ordinaria con votazione unanime, che comunque non potrà superare il valore della quota di ammissione associativa.

Art. 10 – Fondo patrimoniale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • le quote associative di cui all’art. 9 del presente statuto;
  • le oblazioni di terzi, enti pubblici e privati;
  • i fondi comunque rinvenuti per l’esecuzione delle attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
  • gli eventuali contributi ordinari e straordinari, ivi compresi quelli relativi al rimborso delle spese dovuto dal socio che richiede delle prestazioni in suo favore nell’ambito dei fini statutari;
  • il corrispettivo per la prestazione di servizi offerti direttamente dall’Associazione agli associati
  • I beni acquistati con le quote, oblazioni, fondi, contributi e corrispettivi di cui ai precedenti punti di quest’articolo.

Con il medesimo fondo si provvede al finanziamento delle spese di funzionamento e di organizzazione dell’associazione stessa.
In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono richiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso delle quote versate.
In caso di scioglimento dell’associazione, la destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra associazione che perseguirà finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • i Vicepresidenti
  • Il Segretario Coordinatore
  • I Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA
Art. 12 – Partecipazione all’Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
Gli enti associati intervengono all’Assemblea in persona del legale rappresentante o tramite persona da questo delegata in forza dello statuto o di apposita delibera dell’organo competente. Non è possibile conferire la delega alla partecipazione all’Assemblea ad altri associati.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione ed approvazione del bilancio preventivo.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  • ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno, e, comunque, con  intervallo non minore di tre mesi;
  • qualora almeno un decimo dei soci ne facciano richiesta scritta al presidente, precisando gli argomenti da portare all’ordine del giorno. In tale caso, la riunione ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente mediante comunicazione con lettera raccomandata diretta a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo casi di urgenza, in cui la comunicazione può effettuarsi via fax, telefono, posta elettronica, telegraficamente, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art. 14 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea, in sede ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In ogni caso delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto; a meno  che i predetti associati non dichiarino di recedere dall’Associazione stessa, entro 10 giorni dalla comunicazione della delibera, qualora essa sia incompatibile con le proprie finalità statutarie, fermi restando gli effetti patrimoniali dell’art.8 punto 1.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente più anziano.

Art. 15 – Votazione dell’Assemblea
Le votazioni dell’Assemblea avvengono a scrutinio palese, o nella diversa forma dalla stessa stabilita, salvo che per le votazioni per la nomina delle cariche associative.
Per le nomine alle cariche associative la votazione avviene a scrutinio segreto, con votazione distinta per ogni carica da ricoprire, mediante deposito delle candidature nella sede dell’assemblea stessa. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 16 – Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria,

  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
  • programmare l’attività da esercitare nell’esercizio;
  • determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nell’ambito di quanto previsto dall’art. 17 primo comma;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
  • eleggere il Presidente, tre Vicepresidenti e il Segretario Coordinatore, designati dai soci fondatori, scelti nell’ambito dei componenti il Consiglio medesimo;
  • stabilire su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per il ritardato versamento;
  • deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge e per statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare l’esclusione degli associati;
  • deliberare l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio direttivo;
  • approvare l’ammissione dei soci;

in sede straordinaria

  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

Per la delibera di scioglimento anticipato dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 11 membri facenti parte dell’Associazione ed è composto da non meno di sei consiglieri designati dai soci fondatori e la restante parte designati dai soci ordinari ed onorari.
Del Consiglio Direttivo fa parte il Presidente, che lo presiede, i tre vicepresidenti ed il segretario coordinatore, nominati dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.
I consiglieri possono essere revocati, in ogni momento, dalle categorie di associati che li hanno designati.
In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con apposita deliberazione, sentita la categoria di associati di appartenenza, ai sensi del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima riunione utile dell’Assemblea ordinaria.
Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati per una sola volta.
I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione, ricevuto almeno cinque giorni prima della data della riunione.
In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con uno dei mezzi sopra elencati almeno due giorni prima della seduta.
In caso di impossibilità a partecipare, ciascun consigliere può farsi validamente rappresentare da persona, munita di apposita delega scritta, scelta nell’ambito dello stesso ente di appartenenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente o dal consigliere più anziano presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) procede, all’inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza negli stessi dei requisiti di ammissione;
b) propone motivatamente l’accettazione delle domande di ammissione all’Associazione, da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
c) delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti o istituzioni pubbliche o private, od a società che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
e) propone all’Assemblea l’ammontare delle quote associative, di adesione nonché straordinarie;
f) istituzionalizza anche eventualmente modificandoli i gruppi di lavoro così come individuati dal Tavolo di concertazione e approfondimento per il supporto alle amministrazioni nel ricorso alla finanza di progetto diretti da un membro del Consiglio e coordinati dal Segretario Coordinatore;
g) definisce gli standards ed i livelli qualitativi dei servizi prestati dall’Associazione e i criteri per la selezione di eventuali collaboratori esterni;
h) adotta tutti gli atti inerenti l’attività dell’Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali;
i) delibera in merito alla richiesta di patrocini, adesioni e sponsorizzazioni di convegni e corsi;
l) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l’ordinaria amministrazione;
m) costituisce una Segreteria Organizzativa, composta da persone anche esterne all’associazione, di cui possa avvalersi il Segretario Coordinatore.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 20 – Presidente
Il Presidente è designato e nominato con le modalità di cui all’art. 16. 
In caso di vacatio le funzioni di Presidente dell’Associazione sono svolte dal Vicepresidente più anziano.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e può rilasciare procura.
Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione da convocarsi entro 7 giorni.
Il Presidente può delegare ai Vicepresidenti o al Segretario coordinatore, su conforme parere del Consiglio Direttivo, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente dirige il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
In caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Art. 21 – Segretario Coordinatore.
Il Segretario Coordinatore è eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui all’art.16.
Coordina i gruppi di lavoro e su delega del Presidente cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, avvalendosi della Segreteria organizzativa di cui all’art.19 lett.m).

Art. 22 – Collegio dei Revisori
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche tra persone estranee all’Associazione, eletti per tre anni e rieleggibili dall’assemblea ordinaria, che designa fra questi il Presidente del Collegio stesso e determina il compenso spettante al Collegio per l’intera durata del mandato.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno precedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Essi devono redigere la loro relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo in occasione delle assemblee a tal fine convocate. I revisori assistono alle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee degli associati.

NORME FINALI
Art. 23 – Esercizi sociali
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, secondo modalità previste dal presente Statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 25 – Regolamento
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’Associazione e suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale di tre membri da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Napoli, che giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.

Art. 27 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

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